Articolo 1 (Denominazione sede)
E’ costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, nonché nel rispetto del Codice Civile e della Costituzione Italiana, l’Associazione di Promozione Sociale denominata Pas à pas.
L'Associazione ha sede legale nel Comune di Genova ed ha la facoltà di istituire sezioni distaccate e sedi secondarie in Italia e all’estero, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo, che nomina il referente responsabile e ne determina i compiti e le responsabilità.
Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell'Associazione, cioè priva di autonomia giuridica e patrimoniale ma dotata di mera autonomia amministrativa.
La sede secondaria sarà invece una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un'assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato.
Il trasferimento della sede può aver luogo su deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
La sede operativa dell'Associazione è sita in Genova e la stessa potrà avvalersi anche degli spazi concessi da altri soggetti per lo svolgimento delle proprie attività.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 2 (Scopo)
L’Associazione, apartitica e aconfessionale, nasce al fine di svolgere attività di promozione e utilità sociale a favore di associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità di tutte le persone con cui entra in contatto, secondo i principi di democrazia e uguaglianza.
Scopo dell’Associazione è, in particolare, facilitare gli individui nell'acquisizione degli strumenti necessari al raggiungimento dell'autonomia individuale (linguistica e sociale), al fine di promuovere la conoscenza tra le persone e la creazione di legami di responsabilità reciproca che permettano lo scambio di esperienze, la condivisione e la piena partecipazione socio-culturale.
Pas à pas s’impegna ad incrementare la capacità delle persone a gestire attivamente la propria vita, valorizzando le abilità e le potenzialità di ciascuno, utilizzando le opportunità e le risorse presenti nel territorio e cercando di eliminare gli ostacoli che ne impediscono l’inserimento nella società, nel rispetto delle scelte di ogni persona.
Per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si pone, si intendono instaurare rapporti di collaborazione con altre Associazioni, organismi ed Enti locali, nazionali ed internazionali, nonché partecipare alla creazione di una rete tra le varie associazioni presenti nel territorio ligure.
Articolo 3 (Attività)
Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e può organizzare attività quali:
CORSI DI LINGUE
- organizzazione di corsi di lingua italiana come L2;
- organizzazione di corsi di lingue.
CORSI DI DIVERSE DISCIPLINE
- A titolo esemplificativo: musica, cucina, sport etc.
ATTIVITÀ LUDICO-EDUCATIVE DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE
Organizzazione di iniziative aperte a tutti, in un’ottica di promozione di momenti aggregativi e in coordinamento con le iniziative presenti sul territorio:
- attività volte alla conoscenza del territorio;
- attività e manifestazioni sportive;
- attività volte a favorire l’incontro e lo scambio tra persone e gruppi provenienti da diversi paesi.
SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PERSONA
SERVIZI DI SEGRETARIATO E ORIENTAMENTO SOCIALE SUL TERRITORIO
SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO
SERVIZI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO
PROGETTI DI AZIONE SOCIALE E TERRITORIALE IN COMPARTECIPAZIONE CON ALTRI ENTI ED ORGANIZZAZIONI, A LIVELLO LOCALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE
CORSI DI FORMAZIONE E/O SEMINARI E WORKSHOP SUI TEMI INERENTI LE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
A titolo esemplificativo:
- incontri di informazione e sensibilizzazione, nella prospettiva di favorire la conoscenza ed il rispetto dei Diritti Umani;
- convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, spettacoli etc.;
- corsi di aggiornamento teorico/pratici;
- laboratori didattici.
L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria per il migliore raggiungimento dei propri fini.
Articolo 4 (Soci)
Sono ammessi a fare parte dell’Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento e accettino le regole adottate attraverso lo Statuto ed i regolamenti. I soci e/o i volontari hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, nella quale questi è tenuto ad indicare le proprie complete generalità. In caso di domande di ammissioni a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da altra Associazione, la stessa dovrà essere firmata dal legale rappresentante della stessa.
L’ammissione è subordinata al pagamento della quota associativa annuale, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, (a) salvo che per particolari motivi, valutati caso per caso dal Consiglio stesso, venga deliberata la gratuità della quota associativa. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo il versamento della quota associativa da parte di quest'ultimi. Con il versamento della quota associativa, viene rilasciata la tessera sociale.
Il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione all’Associazione, nonché nel corso del rapporto associativo, è finalizzato all’instaurazione e alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell’interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.
I soci dell’Associazione possono essere:
- FONDATORI: coloro che hanno redatto e hanno sottoscritto l'atto costitutivo e lo Statuto;
- ORDINARI: persone o Enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- BENEMERITI: persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione;
- SOSTENITORI: oltre alla quota annuale ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
Non è ammessa l’adesione temporanea all’Associazione; la quota associativa non è trasmissibile.
Articolo 5 (Diritti e doveri dei soci e dei volontari)
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
Il diritto di voto dei soci minorenni sarà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà sul minore ovvero da chi ne fa le veci.
Tutti i soci e/o i volontari hanno diritto di essere informati sulle attività e le iniziative dell'Associazione e di svolgere il lavoro comunemente concordato secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in particolare, i soci hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.
Il socio e/o il volontario non potrà essere retribuito nell’ambito dello svolgimento delle sue attività di volontariato, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo, avvalendosi l’Associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita, in ragione delle disponibilità personali dei propri associati.
L’Associazione può comunque, in caso di particolare necessità e per apporti di competenze specifiche, assumere lavoratori dipendenti o parasubordinati o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Il comportamento del socio e/o del volontario verso gli altri aderenti e verso l’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e improntato a principi di correttezza, buona fede e onestà, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.
Il numero degli aderenti è illimitato.
Articolo 6 (Recesso ed esclusione del socio e/o del volontario)
Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, con preavviso scritto di almeno 8 giorni.
Il socio e/o il volontario può essere escluso dall’Associazione per gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione.
L’esclusione del socio e/o del volontario che si rende colpevole di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti, che costituiscono violazioni di norme statutarie, è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dalla prima Assemblea ordinaria che sarà convocata, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato; la deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per iscritto all’interessato.
I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Articolo 7 (Organi sociali)
Gli organi dell’Associazione sono:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente o, in caso di sua assenza, Vice Presidente;
- Tesoriere.
Tutte le cariche associative sono elettive.
Articolo 8 (Assemblea dei soci e validità delle Assemblee)
L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione, costituita da tutti i soci regolarmente iscritti. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante:
- avviso scritto da inviare con lettera, fax, e-mail o SMS agli associati, almeno dieci giorni prima rispetto alla data dell’assemblea;
- avviso affisso nei locali della sede almeno venti giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
- L’Assemblea deve, inoltre, essere convocata:
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- quando lo richieda almeno un decimo dei soci.
In tali casi, il Presidente deve provvedere, nel rispetto delle modalità e dei tempi sopra citati, alla convocazione dell’assemblea e la stessa deve tenersi entro 30 giorni dalla convocazione.
Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello statuto o per la deliberazione di trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero di presenti, in proprio o in delega.
L’Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:
- elezione del Consiglio Direttivo e, eventualmente, del Collegio Sindacale;
- proposizione di iniziative, con relativa indicazione circa modalità e supporti organizzativi e determinazione delle linee programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- discussione e approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approvazione dell’entità della quota sociale annua, stabilita dal Consiglio Direttivo;
- ratifica delle esclusioni dei soci e/ dei volontari deliberate dal Consiglio Direttivo;
- approvazione del programma annuale e del regolamento interno dell’Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti e di coloro che sono rappresentati per delega.
Le votazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone o in ogni caso in cui l’Assemblea lo ritenga opportuno. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale scritto dal Presidente e dal segretario dell'assemblea, opportunamente nominato all’inizio di ogni assemblea.
Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto e può presentare le deleghe di altri soci.
L’Assemblea straordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:
- approvazione di modifiche allo statuto o di trasferimento della sede legale, con la presenza di almeno i due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti (in proprio o in delega);
- scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci (in proprio o in delega).
Hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare ed a essere eletti tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.
Articolo 9 (Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, redatto da un componente dell’Assemblea appositamente nominato a svolgere le mansioni di segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato nella sede dell’Associazione. Ogni socio ha diritto a consultare i verbali delle sedute ed a farne copia.
Articolo 10 (Consiglio Direttivo)
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea e composto da un numero di membri non inferiore a 3.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente, ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo delibera anche a mezzo skype, fax, email o posta elettronica, a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo:
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- elegge e revoca il Presidente o il Vice Presidente dell’Associazione;
- stabilisce e presenta all’Assemblea l’entità della quota sociale annua;
- redige e presenta all’Assemblea il programma annuale delle attività dell’Associazione;
- redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- delibera l’ammissione dei nuovi soci e riscuote la quota sociale;
- delibera l’esclusione dei soci e/o dei volontari, salva successiva ratifica da parte dell’Assemblea;
- cura l'esecuzione di quanto deliberato dell'Assemblea;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- predispone gli eventuali regolamenti interni;
- amministra il patrimonio, di cui all'art.14;
- stabilisce l'Istituto di credito presso il quale sono depositati i fondi di cui all'art.14.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Articolo 11 (Presidente dell’Associazione)
Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e ha l'uso della firma sociale.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazione ordinaria, sia straordinaria.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
Articolo 12 (Vice Presidente dell’Associazione)
Il Vice Presidente dell’Associazione, nominato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi.
In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Articolo 13 (Tesoriere)
Il Tesoriere è nominato con cadenza annuale dal Consiglio Direttivo e risponde del proprio operato allo stesso. E’ responsabile del Patrimonio dell’Associazione, della quale gestisce entrate e uscite.
Il Tesoriere ha il compito di:
- provvedere alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo;
- provvedere alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo;
Articolo 14 (Mezzi finanziari)
L’Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
- quote sociali e contributi degli associati, nell’entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione europea e di Organismi internazionali;
- entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
- entrate derivanti dalla destinazione del 5 per mille.
L’amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
L’Associazione è tenuta a conservare la documentazione nei termini previsti dalla legge, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da:
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione europea e di Organismi internazionali;
- entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati.
I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione è, inoltre, tenuta a conservare per lo stesso periodo, la documentazione riguardante le erogazioni liberali di associati e di terzi, se finalizzate alle detrazioni d’imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l’Associazione, dopo la liquidazione, ha l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo a fini di utilità sociale.
I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati ed i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell’Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge.
Articolo 15 (Esercizio sociale e bilancio)
L’esercizio sociale è compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è depositato in formato cartaceo presso la sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima dell’Assemblea. Può essere consultato da ogni associato.
L’Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvo casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può tenersi entro e non oltre 6 mesi.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
L’eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito tra gli associati ma deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste nello statuto dell’Associazione.
Articolo 16 (Quota sociale)
La quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea dei soci. Essa è annuale, non è frazionabile e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita di qualsiasi associato.
L’associato non in regola con il pagamento delle quote sociali non può partecipare alle riunioni dell’Assemblea. Esso non è elettore e non può essere eletto alle cariche sociali.
Articolo 17 (Pubblicità e trasparenza degli atti sociali)
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi alle attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.
Articolo 18 (Scioglimento dell’Associazione)
La deliberazione di scioglimento dell’Associazione è assunta dall’Assemblea in convocazione straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci (in proprio o in delega). L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, e delibera, dedotte le passività, sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio residuo è effettuata con finalità di pubblica utilità.
Articolo 19 (Disposizioni finali)
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.
Il presente statuto è approvato dall’Assemblea straordinaria dei soci in data 05.04.2016.
Scarica il nostro statuto cliccando qui!